CHE COSA È UN CAPITOLO GENERALE?
Dalle nostre Costituzioni
82. Il Capitolo Generale è la forma più profonda di comunione nel carisma dell’Ordine ed è il momento nel quale si manifesta in modo speciale la collegialità. Ha la suprema autorità all’interno dell’Ordine ed è, pertanto, il principale responsabile dell’orientamento del nostro Istituto nell’attuazione della missione affidatagli dallo spirito Santo nella Chiesa.
Tutti i Confratelli, perciò, ciascuno nell’ambito delle sue competenze, devono contribuire affinché il Capitolo raggiunga le sue finalità, sia partecipando come capitolari alla sua celebrazione, sia collaborando responsabilmente alla sua preparazione con l’elezione dei Vocali, sia presentando i suggerimenti che ritengono opportuni per il bene dell’Ordine, sia, soprattutto, chiedendo umilmente l’aiuto del Signore.
83. Il Capitolo Generale:
- esamina lo stato dell’Ordine in relazione alle esigenze della vita religiosa, secondo la dottrina della Chiesa;
- studia, promuove e propone autenticamente i diversi modi di manifestare il nostro carisma;
- risolve, con una dichiarazione pratica, i dubbi e le difficoltà che possono presentarsi circa le Costituzioni;
- elegge il Superiore Generale e almeno quattro Consiglieri Generali; richiedendosi la postulazione se il Generale è sacerdote o se si tratta del suo terzo mandato consecutivo;
- promulga i decreti che ritiene convenienti per il bene dell’Ordine.
84. Il Capitolo Generale si celebra:
- ogni sei anni;
- alla fine del primo triennio, se si deve eleggere il Generale per vacanza dell’ufficio, avvenuta durante il suddetto primo triennio.
Viene convocato dal Generale o dal Vicario Generale.
85. Hanno l’obbligo di parteciparvi, come membri di diritto:
- il Generale o il Vicario Generale, in qualità di Presidente;
- i Consiglieri Generali;
- i Provinciali o i Vicari Provinciali;
- i Viceprovinciali o i Vicari delle Viceprovince;
- i Delegati Generali che governano le Delegazioni Generali.
Dai nostri Statuti Generali
120. Al Capitolo Generale, oltre ai membri di diritto indicati all’articolo 85 delle Costituzioni, partecipano:
- due vocali per ogni Provincia;
- un vocale per ogni Viceprovincia;
- un vocale in più per ogni 60 Confratelli professi appartenenti ad una Provincia o Viceprovincia;
- un vocale per ogni Delegazione Generale;
- un Collaboratore invitato per ogni Provincia, Viceprovincia e Delegazione Generale, a titolo consultivo, alle sessioni stabilite dal Definitorio Generale.